"Nel Titolo I in materia
di edilizia abitativa, dando avvio ad un processo
di
razionalizzazione delle
attività, dei procedimenti e degli interventi delle cinque
ATER,
propedeutico e necessario
per definire un disegno di riordino delle medesime.
Come enunciato
nell’articolo 1 l’intervento normativo prevede l’avvio di un
processo
di riordino e di
razionalizzazione delle ATER nel rispetto dei principi indicati dalla
medesima
legge, nonché degli
indirizzi emanati dalla Giunta regionale.
L’articolo 2 prevede
infatti che la
Giunta regionale definisca entro 30
giorni
dall’entrata in vigore
della legge gli indirizzi del processo di riordino e di razionalizzazione
nel
rispetto dei seguenti
principi:
a) coerenza con i
contenuti della programmazione economica, della
pianificazione
territoriale e delle politiche sociali perseguite dalla
Regione;
b) razionalizzazione
della struttura organizzativa delle ATER, mediante
accorpamento di funzioni
omogenee e attività specialistiche;
c) contenimento della
spesa mediante riduzione dei centri decisionali e
omogeneizzazione degli
atti, dei procedimenti e delle attività
istituzionali;
d) obbligo
dell’individuazione di criteri e parametri per la
valutazione
dell’efficacia degli
interventi delle ATER, basata sul rapporto fra personale
impiegato,
fabbisogno abitativo,
risorse e patrimonio gestito.
Il processo di riordino
viene affidato ad un unico Commissario
straordinario
nominato in sostituzione
dei Consigli di Amministrazione e dei Presidenti delle
attuali
cinque
ATER.
L’articolo 3 disciplina
nel dettaglio la procedura di nomina del
Commissario
incaricato di attuare il
processo di riordino e di razionalizzazione, con l’obiettivo di
garantire
comunque il perseguimento
senza interruzioni delle finalità di pubblico
interesse
attualmente in capo alle
ATER.
Si dispone in particolare
che con la nomina del Commissario straordinario
sono
sciolti i Consigli di
amministrazione delle ATER e che dalla medesima data decadono
i
relativi Presidenti. Si
precisa che l’incarico di Commissario è incompatibile con
qualsiasi
carica di amministratore
regionale e locale e si dispone che questo cessi il 31
dicembre
2012 o anticipatamente
con la nomina dei nuovi organi ATER da parte della
Giunta
regionale.
Il Commissario
straordinario è scelto tra soggetti in possesso di
qualifica
dirigenziale ed
equiparata appartenenti ad Amministrazioni statali ed Enti
pubblici
territoriali e non
territoriali, nonché a società con prevalente capitale di titolarità dello
Stato
o della
Regione.
L’articolo 4 disciplina
funzioni, compiti e compenso del Commissario straordinario
e
stabilisce che il
Commissario straordinario predispone nei termini stabiliti dalla
Giunta
regionale quanto
necessario per il nuovo assetto organizzativo e gestionale delle
ATER.
Nello specifico, il
Commissario straordinario provvede all’approvazione del bilancio
e
del piano finanziario,
stabilisce le linee di indirizzo generale e prefigura gli
obiettivi
pluriennali delle ATER,
definisce i piani annuali e pluriennali di attività, approva gli
interventi
da realizzare sino alla
nomina dei nuovi organi ATER. Il Commissario straordinario cura
in
particolare la
predisposizione di:
a) uno stato di
consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in
proprietà;
b) un documento tecnico
relativo alla situazione finanziaria e
patrimoniale;
c) un atto ricognitivo
dei rapporti giuridici attivi e passivi.
La normativa dispone
ancora in materia di organizzazione della struttura
commissariale e prevede
che Il Commissario straordinario possa delegare compiti
e
funzioni a uno o più
Vicecommissari, dallo stesso nominati tra i dirigenti in servizio presso
le
ATER.
Per quanto concerne il
compenso mensile attribuito al Commissario straordinario
e
ai Vicecommissari,
provvede la
Giunta regionale con oneri a carico del bilancio delle ATER
in
relazione alle funzioni e
attività esercitate.
L’articolo 5 disciplina
la funzione di vigilanza sull’attività del
Commissario
straordinario e
stabilisce che il Commissario straordinario è posto sotto la
vigilanza
dell’Assessore regionale
competente in materia edilizia, cui il Commissario
straordinario
relaziona periodicamente
con cadenza almeno trimestrale sull’andamento delle attività
di
commissariamento."
Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori sviluppi.
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