Il piano di sicurezza sostitutivo (PSS), così come disciplinato dal citato comma 2 dell’art. 131 del d.lgs. n. 163/2006, deve essere oggi considerato il documento residuale di pianificazione della sicurezza nel cantiere in cui si effettuano lavori edili o d’ingegneria civile oggetto di contratti d’appalto pubblici, per i quali non è previsto il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all’art. 100, in quanto dimensionalmente posti al di sotto delle soglie previste dall’art. 90, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 .
Nei cantieri temporanei o mobili in cui si svolgono lavori edili o d’ingegneria civile oggetto di appalti pubblici, quando non è previsto l’obbligo di nomina del coordinatore della sicurezza per la progettazione (CSP) e, conseguentemente, l’obbligo di elaborazione del PSC, dovrà, sempre e comunque, essere consegnato, dall’appaltatore o dal concessionario dei lavori, alle amministrazioni aggiudicatrici, il PSS, compilato secondo i contenuti minimi individuati al punto 3.1. dell’Allegato XV del d.lgs. n. 81/2008 .
Il PSS, redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.
Nei cantieri temporanei o mobili in cui si svolgono lavori edili o d’ingegneria civile oggetto di appalti pubblici, quando non è previsto l’obbligo di nomina del coordinatore della sicurezza per la progettazione (CSP) e, conseguentemente, l’obbligo di elaborazione del PSC, dovrà, sempre e comunque, essere consegnato, dall’appaltatore o dal concessionario dei lavori, alle amministrazioni aggiudicatrici, il PSS, compilato secondo i contenuti minimi individuati al punto 3.1. dell’Allegato XV del d.lgs. n. 81/2008 .
Il PSS, redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.
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