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mercoledì 11 febbraio 2009

CONFEFERZA SULLA NUOVA LEGGE URBANISTICA L.R. 12/2008

Intervento 1: ing. AGAPICO
Con la presente legge sono state apportate modifiche alla L.R. 05/2007 e sono stati inseriti anche articoli ex novo provenienti dai vigenti regolamenti di attuazione.
Uno degli intenti di questa nuova legge è far rivivere la L.R. 52/1991.
Entro il 06.10.2010 la Regione dovrà approvare due documenti: una nuova legge urbanistica e un nuovo Piano Regionale eliminando i vigenti LUR e PTR.
I propositi di questa legge ponte sono i seguenti:

1. rimuovere limitazioni della pianificazione sovraccomunale;
2. ripristinare la procedura di formazione dei piani della LR 52/1991;
3. colmare le lacune della L.R. 05/2007.


Intervento 2: dott.ssa COCCOLO
E’ in preparazione il Codice Regionale dell’Edilizia .
Il PTR il cui avvio è stato sancito dalla L.R. 30/2005 è stato adottato ma non ha ancora trovato approvazione.
Il compito dell’attuale giunta è quello di riformare la disciplina urbanistica e realizzare un nuovo piano a livello regionale.
La Giunta ritiene che la riforma avvenga nell’arco di due anni.


Intervento 3: arch. BERTOLINI
Relativamente alla disciplina del paesaggio sono stati riformulati gli artt. 58,59 (completamente riscritti) e 60 (modificato).
Il Codice (L. 42/2004) stabilisce il termine del 30/06/2009 per l’attuazione della nuova procedutra di rilascio di autorizzazione paesaggistica (AP). Allo stato attuale la soprintendenza non interviene prima del rilascio dell’AP ma può solo annullarla.
La nuova procedura prevede che la Regione e i soggetti delegati verifichino la conformità dei progetti al piano paesaggistico, viene poi richiesto il parere della commissione locale per il paesaggio (CLP) e della Soprintendenza (parere obbligatorio).
La Regione può delegare la funzione ha enti pubblici che ne abbiamo delle competenze. Questa verifica dev’essere fatta entro il 30.06.2009 pena la decadenza delle deleghe agli enti.
L’istituzione delle CLP è obbligatoria, il parere è obbligatorio ma non vincolante. Devono essere composte da esperti. Devono essere costituite entro aprile 2009.


Intervento 4: avv. LUCHES
E’ stato rimosso il termine di 90gg dalle riserve regionali per l’approvazione del POC.
L’attività edilizia libera è l’attività non sottoposte a rilascio di titolo abilitativo edilizio.
La Regione estende i casi di attività edilizia libera rispetto a quelli definiti dal DPR 380/2001.
Per pertinenza urbanistica si intende l’immobile a servizio di uno principale ma che può anche avere un uso autonomo.
Per pertinenza civile, invece, si intende un manufatto a mero servizio di un altro.
Il DPR 380/2001 definisce che gli interventi a DIA sono quelli residuali rispetto a quelli soggetti a permesso di costruire e alle attività edilizie libere.
L’art. 48 della nuova legge stabilisce gli interventi da assoggettarsi a DIA.
Il comma 1 ter stabilisce la decadenza del termine di 30gg per la presentazione di variazione di PC con DIA o di DIA con DIA.
Agli artt. 1 quater e 1 quinquiex viene stabilito che gli interventi soggetti a DIA o in attività edilizia libera di opere ricadenti in zona sismica devono essere sottoposti ad un’asseverazione del progettista anziché a verifiche comunali.
Gli interventi conformi ma in assenza o in difformità di DIA vengono sanzionati.
La LR 16/2008 definisce le piccole aree a livello locale per le quali è l’Amministrazione Comunale a fare lo screening preliminare senza che intervenga la Regione.

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